Con la nota 620 del 28/03/2022 il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della nuova normativa sull’obbligo vaccinale a far data dal 1 Aprile 2022. Viene precisato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale solo per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati, ma non per il rientro a scuola. Pertanto in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale il dirigente scolastico avrà l’obbligo di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica e contemporaneamente, di sostituire lo stesso insegnante mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni.
Dunque dal 1 Aprile i docenti potranno essere adibiti alla normale attività didattica solo se abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovranno essere impiegati nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, i dirigenti scolastici ed il personale ATA, invece, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio e adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività lavorative.
Per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).