COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE: SELEZIONE PUBBLICA PER PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE

L’amministrazione comunale di Francavilla al Mare rende noto che è indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato di n. 4 Agenti di Polizia Locale categoria C a tempo pieno e determinatoper esigenze temporanee, straordinarie e stagionali, con inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. del 31/3/1999, regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso. Profilo professionale: svolgimento funzioni di Agente di Polizia Locale. Per partecipare bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea fattesalve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07.02.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.02.1994 Serie Generale n.  salvo che i singoli ordinamenti non disponganodiversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica per i quali talecondizione sia riconosciuta in virtù di Decreto del Capo dello Stato;

b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a anni 50

c) Diploma di Scuola media superiore relativo a corso di studio di durata quinquennale o quadriennale qualora permetta l’accesso all’Università. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito inaltro paese dell’Unione Europea la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Il titolo di studio estero deve possedere la traduzione giurata a norma di legge;

d) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (ovvero indicazione dei motivi della non iscrizioneo della cancellazione dalle liste medesime);

e) Patente di guida di categoria A1 (abilitazione alla guida fino a cc125) e B in corso di validità. Sonoesclusi i candidati in possesso di patenti con restrizioni, ai sensi del Lgs. 59 del 18/04/2011,come modificato dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.11.2016, attinenti alle modifiche del veicolo, a limitazioni dell’uso o a questioni amministrative; eventuali restrizioni relative al conducente (motivi medici) sono ammesse compatibilmente e nel rispetto dell’ulteriore requisito dell’idoneità fisica all’impiego, previsto dal bando, purché non comportino limitazioni nella guida tali da impedire il completo espletamento dellemansioni assegnate secondo le esigenze organizzative del Servizio di appartenenza. Le limitazioni previste dal codice della strada per i neopatentati non rientrano tra le restrizioni sopramenzionate relative a limitazioni dell’uso. L’accertamento di eventuali restrizioni della patente relative al conducente (motivi medici) non compatibili con l’ulteriore requisito dell’idoneità fisica all’impiego e/o tali da determinarelimitazioni nella guida che impediscono il completo espletamento delle mansioni assegnate secondo le esigenze organizzative del Servizio di appartenenza (guida velocipede, ciclomotore, motociclo e vettura), comporta comunque, in qualunque momento, l’esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro anche se l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro;

f) Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di idoneità il personale assunto in relazione al possesso dei requisiti fisico-funzionali previsti dalla legislazione vigente per la professionalità di Agente di Polizia La mancanza di uno o più requisiti fisicofunzionali in qualunque momento accertata comporta la risoluzione del contratto di lavoro con diritto del dipendente alla remunerazione della sola prestazione resa, anche se l’accertamento è effettuato in corso di rapporto dilavoro.

Ai sensi dell’art. 1 della Legge n.120 del 28/03/1991 la condizione di privo di vista, in relazione all’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al posto da ricoprire equindi l’essenzialità della specifica azione amministrativa, comporta inidoneità fisica e conseguentemente la non ammissibilità alla selezione stessa. L’accertamento della mancanza dell’idoneità fisica prescritta per l’ammissione alla selezione, tale da comportare l’inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro anche se l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro;

g) Non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1della Legge 68/99 e precisamente:

  1. in costanza di età lavorativa ed affezione da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e in presenza di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabellaindicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 1,della legge 12 giugno 1984, 222;
  2. invalidità al lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizionivigenti;
  3. persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge n. 382/70, e successive modificazioni, e n. 381/70 esuccessive modificazioni;
  4. persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni diguerra, approvato con P.R. n. 915/78, e successive modificazioni;

h) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

i) Non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

j) Non aver riportato condanne penali (ovvero dichiarazione delle condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale – e dei procedimenti penali eventualmentependenti, dei quali va specificata la natura);

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data della scadenza del presente bando.

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, ed in virtù delle disposizioni restrittive vigentia causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a mezzo PEC   all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it e dovranno pervenire, a pena di esclusione ,entro le ore 24:00del 20 /05 / 2021.

L’avviso completo e lo schema di domanda sono reperebili sul sito del Comune di Francavilla al Mare

 

 

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