Dal 1° agosto 2026 sarà possibile presentare le nuove domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuclei familiari che hanno concluso il periodo di fruizione del beneficio. Lo chiarisce l’INPS, che con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026 fornisce le indicazioni operative per evitare errori nella presentazione delle istanze e garantire la continuità dei pagamenti.
Nel mese di luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità ai beneficiari che avevano presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025 e hanno percepito l’ADI senza interruzioni nei dodici mesi precedenti. Terminato questo ciclo, dal 1° agosto gli stessi nuclei familiari potranno inoltrare una nuova richiesta per continuare a beneficiare della misura.
L’Istituto precisa che le domande di rinnovo possono essere presentate esclusivamente a partire dal mese successivo all’ultimo pagamento ricevuto. La regola vale sia per le domande iniziali, concluse con la diciottesima mensilità, sia per quelle già rinnovate, terminate con la dodicesima mensilità. L’INPS avverte inoltre che le richieste inviate durante l’ultimo mese di fruizione della domanda ancora attiva non potranno essere accolte, poiché il sistema non è in grado di elaborarle con esito positivo.
La nuova domanda può essere presentata dallo stesso richiedente che aveva inoltrato la precedente istanza oppure da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
Tra i chiarimenti forniti dall’Istituto rientrano anche le modalità di gestione della Carta ADI, con l’obiettivo di assicurare la continuità della misura ed evitare ritardi nell’erogazione del beneficio dovuti alla presentazione anticipata delle domande. Per tutti i dettagli operativi, l’INPS rinvia al messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026.
