CHIETI BASKET: ECCO LA SENTENZA DEL GIUDICE

Antonino Garofalo

Franco Zappacosta

È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo della Fip, Maddalena Tirico, a carico della Chieti Basket 1974. Sancita l’esclusione dal campionato (con conseguente

annullamento di tutte le partite disputate dalla squadra biancorossa), ammenda di 12 mila euro alla società, inibizione di tre mesi all’amministratore unico Antonino Garofalo.

 

Il Giudice Sportivo Nazionale

– ricevuta dal Settore Agonistico la comunicazione del 01/03/25 relativa alla rinuncia della Società Chieti Basket ’74 (codice FIP 055508) alla Gara del 02/03/25 con la Società Fabriano per il campionato di Serie B Maschile 2024/2025

– considerato che tale rinuncia è stata comunicata in data 01/03/25 e quindi oltre le 48h prima della gara;

– considerato quanto disposto dall’ art. 16 comma 1 del R.E. Gare – Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare – in forza del quale la rinuncia a 2 gare nella fase di qualificazione di un Campionato è considerata ritiro definitivo dal Campionato

P.Q.M.

– dichiara la Società Chieti Basket ’74 (codice FIP 055508) rinunciataria alla partecipazione al campionato di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2024/2025 conservando il diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione,

– annulla l’omologazione di tutte le partite fin qui disputate come previsto dal citato art. 16 comma 1 del R.E. Gare;

– infligge l’ammenda di Euro 12.000,00 pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi art 8.2, così come previsto dall’art. 56 comma 2 R.G.;

– infligge altresì all’Amministratore Unico Sig. Antonino Garofalo il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 05/06/25 come previsto dall’art. 44 R.G.

– trasmette gli atti al Comitato Regionale Abruzzo per i provvedimenti di competenza;

– dispone , altresì, la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramenti per lo svincolo degli atleti senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA ai sensi dell’art. 21 R.E. Tess. e dell’art. 56 comma 2 R.G.

Non si assumono ulteriori provvedimenti.

 

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