Pubblichiamo di seguito e integralmente l’Ordinanza del sindaco Diego Ferrara su “Solenne Processione del Venerdì Santo. Misure a tutela della pubblica incolumità, atte a contenere la diffusione dell’epidemia da Virus Covid-19”.
IL SINDACO
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza”;
Considerato che, in alcune manifestazioni che prevedono un significativo affollamento di persone, è necessario intervenire con ulteriori misure di sicurezza, al fine di evitare la diffusione del virus, e che si rende altresì necessario attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza, come disposto dalla direttiva del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli, diramata con circolare ministeriale del 7 giugno 2017 e ss.mm.ii.
Considerato, inoltre, che la Solenne Processione del Venerdì Santo, prevista nella giornata del 15 aprile prossimo, ad eccezione di una poco significativa variante, rispetterà il suo tradizionale percorso, che sarà il seguente: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via C. De Lollis, Piazza Matteotti, Via Arniense, Via dei Crociferi, Via Vicoli, Largo S. Agata, Via Galiani, Via degli Agostiniani, Via Toppi, C.so Marrucino, Piazza Valignani, Corso Marrucino, Piazza Trento e Trieste, Via Zecca, Via Ravizza, Via Priscilla, Piazza Templi Romani, Via M. V. Marcello, Largo Barbella, Via dei Domenicani, Corso Marrucino, Via Pollione, Piazza San Giustino;
Vista la relazione tecnica sulle misure di Safety and Security inserita nell’apposito Piano per la Sicurezza, redatto dall’Ing. Cantatore, incaricato dall’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, presentata e valutata ai tavoli tecnici della Questura, che si sono tenuti in data 15 marzo e 6 aprile scorsi;
Considerato che, a fronte di uno studio sulle aree interessate e sul massimo affollamento disponibile, nella suddetta relazione è prevista una limitazione del numero di persone che potranno assistere alla Processione, con monitoraggio continuo dell’affollamento, mediante controlli presso i principali varchi che conducono alle strade del suo percorso;
Considerato, inoltre, che alcuni varchi dovranno essere invece totalmente interdetti al transito pedonale, al fine di garantire l’affollamento massimo risultante dalla relazione;
Considerato, altresì, che tutti i suddetti varchi, sia quelli utilizzabili che quelli totalmente interdetti al pubblico, verranno presidiati da personale specializzato, coadiuvato dai volontari dalle Associazioni di Protezione Civile;
Ritenuto, pertanto, necessario chiudere al pubblico i varchi individuati, alcuni in modo completo ed alcuni in modo parziale, come previsto nella relazione tecnica del Piano per la Sicurezza della Processione;
Visto l’art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale …”;
Ritenuto, per la situazione in esame, sussistano i requisiti di: contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l’adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il
verificarsi; > urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell’immediatezza un
provvedimento di natura cautelare;
Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l’ordinanza in oggetto;
Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21 bis, 21 ter, 21 quater;
Rilevato che si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso specifico preminente l’interesse alla salute, garantito dall’at. 32 della Costituzione;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, al fine di evitare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private,
per il giorno 15 aprile 2022, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 circa
e comunque fino a cessate esigenze
la completa chiusura al pubblico dei seguenti varchi di strade del centro urbano che conducono all’interno del percorso della Processione del Venerdì Santo:
> Via Vitocolonna Via A. Herio (scalette) > Via Pianell/Via dei Celestini (scalette) > Via De Attiliis/Via N. da Guardiagrele (scalette) > Via San Michele/Via N. da Guardiagrele (scalette) > Via dei Tintori Via S. Olivieri
la parziale chiusura al pubblico dei seguenti varchi di strade del centro urbano che conducono all’interno del percorso della Processione del Venerdì Santo, in base ai controlli atti a contenere l’affollamento:
> Via A. Herio/Largo Cavallerizza (uscita Terminal Bus) > Terminal Bus di Via A. Herio/Via Arcivescovado
► Via dei VeziiNia A. Herio > Via Spaventa/Via A. Herio > Via Porta Napoli Via A. Herio
► Via Vernia/Via Pianell
► Via PaolucciNia Pianell
► Viale IV NovembreVia Paolucci
Via XXIV Maggio/Via della Liberazione
► Via Nicolini/Viale Amendola
Via Porta Monacisca/Viale Amendola
Via Armellini/Via Papa Giovanni
► Via Papa Giovanni XXIII – scalette che conducono in Via Solario
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Via N. da Guardiagele/Via Papa Giovanni XXIII Via Arniense/Via N. da Guardiagrele Largo dell’Addolorata (scalette a monte) Via Porta Pescara/Via S. Olivieri Via degli AgostinianiNia S. Olivieri Via Arniense/Piazza Rocchetti (scalette che conducono in Piazza San Giustino)
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tutti i varchi sopra indicati, sia quelli chiusi che quelli parzialmente chiusi, dovranno essere immediatamente resi fruibili quali uscite di emergenza mediante la rimozione, a cura del personale appositamente predisposto, delle limitazioni all’accesso.
INFORMA CHE
l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35; avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data; la presente Ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.
DISPONE
- la pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Chieti; 2. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
alla Questura di Chieti; al Prefetto di Chieti; al Comando di Polizia Locale; al Comando Provinciale dei Carabinieri; al Comando Carabinieri di Chieti Scalo; alla Guardia di Finanza.
