Premio di risultato 2022 ai dipendenti, per Asl Chieti applicata la tassazione corretta

Non ci sono somme indebitamente detratte ai lavoratori, perché le retribuzioni sono state corrisposte nel rispetto rigoroso e assoluto delle norme e di risoluzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate. Questa la posizione della Asl Lanciano Vasto Chieti riguardo alle contestazioni della Usb, sigla sindacale non rappresentativa in quanto non firmataria del Contratto collettivo di lavoro dell’Area del Comparto Sanità, circa presunte anomalie presenti nelle buste paga dei dipendenti. Tutto verte intorno alla “tassazione separata”, un regime più “leggero” applicabile ad alcune tipologie di redditi che, pur essendo percepiti in un determinato momento, hanno una formazione pluriennale, come, per esempio, gli arretrati per lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
Nel caso in questione il focus è puntato sul premio di risultato dell’anno 2022, corrisposto nel mese di luglio 2024 al personale dipendente dirigente e del comparto della Asl Lanciano Vasto Chieti, a conclusione della complessa procedura di valutazione individuale che configura un “ritardo fisiologico” nell’erogazione delle somme, l’elemento chiave che ha determinato l’applicazione della tassazione ordinaria e non separata.
La spiegazione arriva dalle fonti normative più autorevoli: la Asl, infatti, ha agito nel rispetto dell’articolo 17 del DPR 917/1986, chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’applicazione della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti di un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione della somme. E’ proprio il caso dei compensi relativi agli obiettivi prefissati dei dipendenti Asl, che per loro stessa natura vengono corrisposti successivamente all’anno in cui sono stati raggiunti, e non può pertanto essere applicata la tassazione separata perché l’erogazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici che richiede. Sempre l’Agenzia delle Entrate, con parere n.223, ha precisato che in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione separata anche se la liquidazione della retribuzione di risultato avviene non nell’anno successivo ma in quello ancora dopo. La misurazione, infatti, specie in un’Azienda complessa come quella della provincia di Chieti, richiede tempi proporzionati alle dimensioni del personale da valutare, con conseguente dilatazione del termine per l’erogazione degli emolumenti. Un’eventualità ben calibrata dal legislatore, che classifica come fisiologico il ritardo nella liquidazione dei compensi di redditi di formazione pluriennali, proprio come nel caso del premio di risultato dell’anno 2022 pagato nel 2024, che pertanto è assoggettato a tassazione ordinaria e non separata.

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