Il Tribunale di Chieti annulla un indebito Inps di 90.000 euro

L’indebito riscontrato dall’Inps non è dovuto quando deriva “da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”. Con questa motivazione il Tribunale di Chieti con la Sentenza n.167/2020 ha annullato un indebito di 89.109,54 euro nonchè 2.135 euro di spese per compensi professionali derivanti dall’ingiunzione di pagamento promossa dall’Inps. Il fatto. L’Inps in data 29/09/2015 aveva effettuato una ricostituzione d’ufficio di una pensione di reversibilità di un orfano inabile in quanto il titolare della pensione aveva iniziato un’attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato dal mese di maggio del 2002, circostanza questa che avrebbe dovuto immediatamente comportare la revoca della pensione in quanto incompatibile e non cumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa di qualsiasi genere (salvo determinate eccezioni non riscontrabili nel caso di specie). L’Inps in particolare ha contesto al pensionato la mancata segnalazione dell’inizio dell’attività lavorativa imputando all’interessato la responsabilità dell’indebito. Il Patronato Inca Cgil, per il tramite dell’avvocato Rocco Carabba, ha impugnato, per conto del pensionato, il provvedimento di indebito sostenendo che il debito derivava da un errore dell’Inps che in realtà era a conoscenza da subito dell’inizio dell’attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato come documentato dall’estratto contributivo proveniente dall’INPS che costituisce documentazione attestante, con riferimento a ciascun lavoratore, i versamenti previdenziali effettuati in suo favore suddivisi in periodo di riferimento, tipologia di contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, retribuzione o reddito e riferimenti d lavoro. Pertanto non era necessario che il pensionato comunicasse l’inizio del rapporto di lavoro essendo questa informazione già in possesso dell’INPS che avrebbe dovuto procedere immediatamente alla revoca della prestazione. Questa Sentenza del Tribunale di Chieti,. si legge in un comunicato di Inca Cgil –  contribuisce a consolidare una giurisprudenza in materia di indebiti favorevole ai pensionati.

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