Considerato che oggi la manutenzione delle strade di Chieti è divenuta sempre più problematica vista la quantità di buche che ormai hanno “crivellato” la stessa percorribilità e considerato che può arrecare ulteriori spese per incidenti dovuti alla cattiva manutenzione delle stesse, il consigliere comunale Mario De Lio interroga sindaco ed assessore per chiedere delucidazioni nel merito di quanto disposto per i proventi delle multe le quali in parte potrebbero e dovrebbero essere impiegate per la sistemazione del manto stradale.
Di seguito il testo integrale dell’interrogazione.
OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
“DOVE FINISCONO I PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA?”
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE:
le somme incassate dagli enti locali o dallo Stato devono (o dovrebbero) essere destinate ad opere di manutenzione delle strade e messa in sicurezza delle infrastrutture
le amministrazioni locali, tuttavia, non sempre rispettano gli obblighi prescritti dal Codice della Strada, tanto è vero che la questione dei Comuni inadempienti è stata oggetto di un’audizione alla Camera nel 2022
sono due gli articoli del Codice della Strada che disciplinano la destinazione delle somme pecuniarie che derivano dalle multe stradali e per violazione ai limiti di velocità, precisamente gli artt. 142 e 208 del Cds;
in particolare il comma 1 dell’art. 208 del Cds stabilisce che Il 50% dei proventi che spettano agli enti pubblici deve essere utilizzato (comma 4) per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, dimessa a norma e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell’ente (in misura non inferiore ad un quarto della quota), ad attività di controllo e accertamento delle violazioni alla circolazione stradale, anche con l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale (in misura non inferiore a un quarto della quota), e altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione di strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’art. 36 CdS, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), e allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici di educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, alle misure
di cui al comma 5-bis del presente articolo e ad interventi a favore della mobilità ciclistica;
l’art. 142 del Cds al comma 12 ter prevede che gli enti a cui spettano le quote che derivano da multe per eccesso di velocità destinano le relative somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese segnaletica e barriere, e dei relativi impianti, oltre al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale, comprese le spese per il personale;
l’art. 142 del Cds al comma 12 quater stabilisce, che entro il 31 maggio di ogni anno, ogni ente locale deve trasmettere in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ed al Ministero dell’Interno una relazione che indica, dettagliandolo, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza dell’anno precedente. La stessa relazione deve contenere gli interventi programmati con l’utilizzo di tali risorse, e la specificazione degli oneri sostenuti per ogni intervento. La stessa relazione deve essere pubblicata, nel portale online dell’ente, entro 30 giorni dall’avvenuta trasmissione al MIMS e al MINT. Dal 1° luglio , il Ministero dell’Interno dovrà pubblicare sul proprio portale istituzionale, entro 60 giorni dalla ricezione, ogni relazione pervenuta. Gli enti che non trasmettono la relazione, oppure che utilizzano i proventi in maniera diversa da quanto previsto dalle norme, si vedono ridotta del 90% annuo la quota spettante. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti
TENUTO CONTO CHE:
In data 5/09/2022, unitamente ad altri Consiglieri di opposizione, il sottoscritto consigliere presentava, per la discussione in Consiglio comunale, la mozione “art 208 C.d.S.Destinazione al miglioramento della sicurezza stradale della quota non vincolata dei proventi delle sanzioni amministrative”
Tale mozione , in considerazione della facoltà prevista dalla normativa,impegnava il Sindaco e la Giunta, a partire dall’anno 2023, a destinare il restante 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per il miglioramento della sicurezza stradale ed in particolare per la manutenzione delle strade e la sistemazione del manto stradale, di proprietà dell’ente”
Tale mozione veniva RESPINTA
RITENUTO CHE:
la manutenzione stradale nella nostra Città è divenuta di giorno in giorno sempre più problematica, vista la quantità di buche che crivellano le strade;
il numero degli agenti di Polizia Municipale presenti sul territorio risulta esiguo, per far fronte alle operazioni di polizia stradale cui sono preposti
CONSIDERATO CHE
Con delibera n° 498 del 31/10/2023, la Giunta comunale stabiliva un prospetto contenente l’elenco delle entrate e delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni alle norme del Codice della strada per l’anno 2023 e che tali importi potevano essere oggetto di rideterminazione o rettifica
PRESO ATTO CHE :
Il Dispositivo dell’art. 208 Codice della strada al comma 4 prevede:
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,….
Il Dispositivo dell’art. 208 Codice della strada al comma 5 e 5 bis. prevede
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delleArticolo 208 Codice della strada
Il Dispositivo dell’art. 142 ter del Codice della strada prevede che:
Gli enti destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Per quanto premesso e considerato SI INTERROGA Il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
Quante sono state le sanzioni amministrative ai sensi del Codice strada, elevate nell’anno 2023
Quali sono stati i proventi complessivi derivanti dall’accertamento delle violazioni del Codice della Strada nell’anno 2023;
Quali interventi sono stati realizzati a valere su tali proventi e specificamente quali costi sostenuti per ciascun intervento.
Quale cifra è stata destinata, in specie, per gli interventi previsti dell’art 208 comma 4- a-b-c ;
Quali interventi sono stati posti in essere in particolare con i proventi derivanti dall’art 208 comma 4-a-b-c;
Quale cifra è stata destinata, in specie, per gli interventi previsti dell’art 142 comma 12 ter ;
Quali interventi sono stati posti in essere con i proventi derivanti dell’art 142 comma 12 ter.
Se gli importi delle entrate e delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni alle norme del Codice della strada, definiti nella delibera di Giunta comunale 498 del 31/10/2023, sono stati rettificati o rideterminati e nel caso affermativo le motivazioni
Se la relazione prevista dall’art 142 è stata pubblicata, entro 30 giorni dall’invio al Mint e al Mims, nel portale online dell’ente e in quale sezione può essere visionata
Se gli importi descritti nel modello di relazione previsto dall’art.142 comma 12 quater, inviata al Ministero, corrispondono a quanto previsto nella delibera di Giunta o nella eventualità siano state rettificate
Il Consigliere
(Mario De Lio)
Chieti 24/10/2024
															
								
        