Le bollette acqua, luce e gas impensieriscono i consumatori: cosa sapere e cosa fare

In questi giorni si sono susseguite lamentele e richieste di spiegazioni in merito a bollette di luce, gas e acqua, che i consumatori hanno ricevuto con importi rilevanti. A questo proposito, per maggiore consapevolezza del consumatore, si offrono spunti per ragionamenti e calcoli che possano portare ad una prima verifica delle bollette.
Luce. Il calcolo della bolletta viene fatta sulla base di tre fasce, F1 – F2 – F3, dove per ogni fascia il venditore può aver determinato contrattualmente con il consumatore un prezzo. La semplice sottrazione dei numeri risultanti dalla lettura precedente e quella successiva, evidenziano i Kw di luce consumati che moltiplicati per l’importo stabilito, con aggiunta delle spese, portano al probabile valore della bolletta.
Gas. Il calcolo della bolletta viene fatta sulla base di una fascia, il consumo moltiplicato per un coefficiente C, dove il venditore può aver determinato contrattualmente con il consumatore un prezzo e talvolta una durata temporale se trattasi di un’offerta promozionale. La semplice moltiplicazione dei metricubi consumati, compreso le spese aggiuntive, rapportate per differenza alle precedenti letture determinano il valore probabile della bolletta.
Le variazioni di prezzo sul mercato avvengono con cadenza trimestrale e possono essere desunte in rete anche attraverso il sito dell’ARERA.
Per quanto riguarda i contatori, o anche misuratori, è sempre auspicabile un’autolettura da comunicare al venditore, nei tempi utili alla fatturazione-bollettazione, tra distributore e venditore. In questo modo si possono evitare conguagli e/o “errori” di sorta.
Acqua. Il calcolo della bolletta dell’acqua avviene moltiplicando i metricubi di acqua consumati per l’importo della corrispondente fascia, con aggiunta delle spese (Ul1, Ul2, Ul3). Per l’acqua uso domestico, si hanno tre fasce (da 0 a 100 mc, da 101 a 200 mc , da 201 a 300 mc ) rapportate a consumi annui. Quindi per una famiglia che consuma 100 mc di acqua all’anno, essendo le fatturazioni trimestrali, per sapere in grandi linee quando si verrà a pagare basta fare la seguente operazione 100 mc/12 mesi = 8,3 mc/mese x 3 mesi = 24 mc (trimestrali)
Il consumatore non dovrà fare altro che sommare il costo a metrocubo di acqua rispondende alla fascia (alla fascia vanno aggiunte le spese Ul1+Ul2+Ul3 risultanti circa altri 24 centesimi di euro e la quota fissa) di riferimento per i metricubi consumati avendone il più probabile valore della bolletta d’acqua che si dovrebbe ricevere. Quando si sfora i 24 mc trimestrali, vuol dire che già si è nella seconda fascia e così via; per sapere quant’è che si supera la fascia, basta fare la divisione dei metricubi stabiliti per fascia riferiti ai 12 mesi (esempio seconda fascia: 200 mc/12 mesi = 16,6 mc/mese x 3 mesi = 49 mc).
Per quanto riguarda la lettura del contatore, è sempre auspicabile effettuarne un’autolettura da comunicare al venditore in modo da evitare, quantomeno ridurre, i possibili conguagli e/o rettifiche.
Nei condomini dove si ha un contatore generale e altri riferiti alle singola unità abitative, il calcolo che bisognerebbe fare è leggermente diverso ma, come tutti, deve rispettare una logica di una puntuale rilevazione delle letture e relativi calcoli in modo da superare le eventuali contestazioni.
E’ bene sapere.
Ogni venditore, sul proprio sito istituzionale, detiene: la carta dei servizi, le condizioni generali di fornitura, gli eventuali listini prezzi, l’assistenza per il consumatore e i riferimenti agli eventuali reclami.
Il Distributore è quel soggetto a cui rimangono in capo gli impianti e la loro manutenzione, talvolta affidati in appalto a società presenti sul territorio, il Venditore è riferimento per il consumatore solo per quanto concerne la parte commerciale e della vendita del prodotto.
E’ consigliabile mantenere nel tempo una copia dei seguenti documenti: contratto, eventuali accordi aggiuntivi, i bollettini con le relative fatture/bollette (sulle fatture c’è riportato tutto quello che si paga, mentre sui bollettini solo l’importo), comunicazioni intervenute tra il consumatore – venditore e distributore.
Nella contrattazione telefonica non sempre si riceve il corrispettivo documento cartaceo, quindi è buona cosa sollecitarne l’invio.
l’Autorità di Regolazione per energie reti e ambiente (ARERA) ha approvato delle delibere in materia di bollettazione-fatturazione, valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas, che ne definiscono nuove regole per ridurre l’utilizzo dei consumi stimati da parte dei venditori.
Nello specifico queste regole prevedono che il venditore dovrà, per l’emissione della bolletta-fattura, ultizzare prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente validate dal distributore; nel caso di assenza di queste potranno essere utilizzate i consumi stimati dallo stesso venditore sulla base dei consumi storici del cliente o le stime messe a disposizione dal distributore.
Inoltre le bollette-fatture dovranno essere emesse entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato (nel caso in cui non ci sia un altro termine indicato nel contratto di mercato libero), nel caso di mancato rispetto del predetto termine dovranno essere riconosciuti indennizzi automatici crescenti fino all’importo di 60 euro a favore dei clienti.
Nei misuratori abilitati alla telegestione o non letto con dettaglio giornaliero, sarà buona prassi, per limitare i casi di fatture basate su valori stimati, la comunicazione dell’autolettura che dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro quattro giorni lavorativi; questa prassi potrebbe essere rivista nei casi in cui i dati trasmessi risultino errati.
(Riferimenti: delibera 463/2016/R/com, delibera 100/2016/R/com, Testo Integrato in materia di Fatturazione (TIF), www.autorita.energia.it).
Cosa fare, come e quando.
Come prima cosa è importante sapere che le bollette non possono rimanere insolute, questo sia perchè di recente si è entrati nella possibilità di essere iscritti nei registri dei cattivi pagatori e sia perchè i venditori hanno introdotto ulteriori spese a carico dei morosi (CMOR).
Una volta accertata l’inesattezza o l’errore riportato nella bolletta, è necessario procedere con segnalazione/reclamo scritto, con i mezzi definiti legali a tali scopi (pec o preferibilmente la vecchia raccomandata a/r), nei confronti del Venditore Luce-Gas o Acqua. I “gestori” del servizio, hanno trenta giorni di tempo per rispondere alla segnalazione/reclamo dovendo motivare l’esattezza dei proprio conti o, nel caso si sia accertato l’errore, procedere con la rettifica della bolletta/fattura.
Il 31° giorno dalla data di ricezione, da parte del venditore/gestore, della pec o raccomandata a/r il consumatore avvia la procedura di conciliazione presso l’Autorità di Regolazione per energie reti e ambiente per vedersi approvate le richieste di rettifica bolletta/fattura. A seconda dei casi accertati, vi sono degli indennizzi automatici che partono da €30,00 fino ad un massimo di €90,00.
Se il conteggio risulta veritiero e rispettoso dei criteri dettati anche dall’Autorità, il consumatore potrà sempre fare richiesta al venditore/gestore di una dilazionare per il pagamento dell’importo dovuto.

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